Art.1 – Definizioni

  1. Ai fini del presente Codice deontologico:
    1. CSS Consulting utilizza come Codice Deontologico quello di AICIS in quanto associato, “AICIS” indica l’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza;
    2. Criminologo Professionista: indica il socio effettivo iscritto al registro associativo dell’Associazione Italiana Criminologi per l’investigazione e la sicurezza, di seguito indicata con l’acronimo AICIS;
    3. Statuto: indica lo Statuto dell’AICIS;
    4. “esercizio della professione” indica l’esercizio della professione di Criminologo secondo la relativa norma UNI;
    5. “Consiglio Direttivo Nazionale” indica il Consiglio DNazionale dell’AICIS;
    6. “Comitato di Disciplina e Garanzia” indica il Comitato di Disciplina e Garanzia dell’AICIS;
    7. “tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio post-laurea fino a quando non abbia assunto la quali fica di “professionista” in virtu della sua iscrizione nel Registro Nazionale dei Criminologi AICIS;
    8. “cliente” e il soggetto che affida l’incarico al professionista ed e il destinatario o beneficiario della prestazione professionale; qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;
    9. “codice”: indica il presente Codice Di Comportamento della Professione
    10. “registro associativo”: Registro Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza AICIS.
Art.2 – Contenuto del Codice
  1. Il presente Codice contiene principi e doveri che il Criminologo professionista deve osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
  2. Il comportamento del Criminologo professionista, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell’attività professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità , la fiducia dei terzi nella capacità del professionista di rispettare i propri doveri professionali.
  3. La pubblicazione del presente codice sul sito associativo www.criminologiaicis.com rappresenta lo strumento di comunicazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo nazionale e dell’Assemblea Nazionale dell’AICIS e la pubblicazione sul sito vale a titolo di notifica. Il professionista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
  4. Il Criminologo professionista, nello svolgimento dell’attività professionale, e altresi tenuto all’osservanza delle norme di comportamento relative allo svolgimento di determinate attività professionali e funzioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  5. Le disposizioni specifiche del presente Codice non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali in esso contenuti.
  6. L’esercizio della professione di Criminologo è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
  7. La professione del Criminologo è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art.3 – Ambiti di applicazione
  1. Il presente Codice si applica ai soci effettivi iscritti nel Registro Nazionale dei Criminologi, che è il registro associativo di cui all’art. 5 dello Statuto.
  2. Le norme del presente Codice si applicano altresi , ai soci sostenitori di cui all’art. 5 dello Statuto, in quanto compatibili.
Art.4 – Iscrizione al registro associativo
  1. L’iscrizione al registro associativo di cui all’art. 5 dello Statuto avviene con le modalità previste dall’apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo Nazionale sulla scorta dei requisiti previsti dalla norma UNI sulla professione di Criminologo.
Art.5 – Potesta disciplinare
  1. L’inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione o omissione comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, costituiscono violazione che da luogo all’esercizio obbligatorio dell’azione disciplinare, punibile con le sanzioni previste dal presente Codice etico e comportamentale.
  2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravita della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravita del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Nel valutare il comportamento oggetto di incolpazione si deve tenere conto del comportamento complessivo del professionista, nonche dell’eventuale danno provocato.
  3. L’irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 33 sono di competenza del Comitato di Disciplina e Garanzia contemplato dall’art. 11 dello Statuto.
Art.6 – Interesse pubblico
  1. Il Criminologo professionista ha il dovere e la responsabilita di agire oltre che nell’interesse del cliente anche in quello del corretto esercizio della professione e nell’interesse pubblico.
  2. Soltanto nel rispetto di tali interessi egli potra soddisfare le necessita del proprio cliente.
  3. Ai fini della tutela dell’interesse pubblico e del corretto esercizio della professione, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio Direttivo Nazionale che ne informa tempestivamente il Comitato di Disciplina e Garanzia.
Art.7 – Contrassegni nei documenti
  1. Il Criminologo professionista contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  2. Il Criminologo professionista è autorizzato all’utilizzo del logo dell’AICIS sui propri atti e sulle proprie insegne.
Art.8 – Integrità
  1. Il Criminologo professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onesta e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.
  2. Il Criminologo professionista non deve essere in alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate, che non rispondano a verità, ovvero che contengano informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali al fine di evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.
  3. Il Criminologo professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.
  4. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina.
  5. Ai Criminologi professionisti non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
Art.9 – Obiettività
  1. Il Criminologo professionista deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio o la sua attivita professionale.
  2. Egli dovra quindi evitare qualsiasi relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.
  3. Il Criminologo professionista deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerita, in totale obiettivita, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.
Art.10 – Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
  1. Il Criminologo professionista e tenuto a mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, con diligenza e secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.
  2. Il Criminologo professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.
  3. Il Criminologo professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.
  4. Il Criminologo professionista dovrà informare il cliente della necessita di avvalersi, nell’erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all’incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.
  5. L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati a norma dell’art. 4 del presente Codice dal Consiglio Direttivo Nazionale, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua iscrizione come socio effettivo al Registro professionale e per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  6. Il Criminologo professionista, nell’erogare le proprie prestazioni, deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione e agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.
  7. Nell’esercizio della sua attività il professionista e tenuto a far si che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza e la diligenza richiesta dalla natura dell’attività da essi svolta.
  8. Il professionista deve dotarsi di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.
Art.11 – Comportamento professionale
  1. Il comportamento del Criminologo professionista deve essere consono alla dignita, all’onore, al decoro e all’immagine della professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa.
  2. Esso deve essere altresi conforme al dovere di lealta nello svolgimento dell’attivita professionale.
  3. Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell’ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Associazione Professionale alla quale appartiene.
  4. Il Criminologo professionista ha l’obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni a lui inviate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Comitato di Disciplina e Garanzia.
  5. Il Criminologo professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione.
Art.12 – Indipendenza
  1. Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza, imparzialita e sulle incompatibilita previste in relazione alla natura dell’incarico af fidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.
  2. I requisiti di indipendenza e le incompatibilita sono mutuati dai principi generali dell’ordinamento giuridico. Inoltre, il professionista, e tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilita approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  3. In relazione a speci fiche funzioni professionali, si applicano le regole di indipendenza ed incompatibilita maggiormente rigorose previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants emanato dall’IFAC.
  4. In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, cosi come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.
  5. Il Criminologo professionista evitera parimenti che dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza, a tal fine, il professionista dovra essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare la sua integrita o la sua obiettivita.
Art.13 – Riservatezza
  1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l’assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.
  2. Le informazioni acquisite nell’esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.
  3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.
Art.14 – Criminologo professionista all’estero e Criminologo straniero in Italia
  1. Il Criminologo professionista che eroghi prestazioni professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se e in quanto esistenti. In caso di conflitto, si dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico se e in quanto compatibile con la vigente normativa nazionale.
  2. I soci effettivi che sono iscritti ad Associazioni o Ordini professionali di altri Paesi e che esercitino legittimamente in Italia le attività professionali disciplinate dalla Norma UNI sulla Professione di Criminologo dovranno adempiere alle disposizioni del presente Codice.
Art.15 – Esercizio della professione in cooperazione con terzi
  1. Il Criminologo professionista che eserciti la professione o che eroghi, anche occasionalmente prestazioni professionali in collaborazione con soggetti non appartenenti alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti improntati al reciproco rispetto.
Art.16 – Responsabilità professionale
  1. Il Criminologo professionista, qualora sia in possesso di polizza assicurativa per la responsabilita professionale, deve renderne noti al cliente gli estremi e i relativi massimali.
Art.17 – Collaborazione tra colleghi
  1. Il Criminologo professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del Criminologo professionista alle sostituzione nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Associazione professionale, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.
  2. Il professionista non può usare espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.
  3. Il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti e consigli, può rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione.
  4. Il Criminologo professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo. Non possono pertanto essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell’azione, abbiano adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito.
  5. Il Criminologo professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
  6. Il presente articolo si applica anche con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di una societa o associazione professionale o cooperativa.
  7. Qualsiasi corrispettivo versato o ricevuto da un Criminologo professionista deve essere correlato a una prestazione effettivamente svolta. Non può essere considerata come prestazione effettiva la sola indicazione ad un cliente del nome di un collega Criminologo professionista. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso.
Art.18 – Subentro ad un collega
  1. Il Criminologo professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalita corrette e comportarsi con lealta. Salvo impedimenti particolari, casi di urgenza, di forza maggiore o altre gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono.
  2. Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:
    1. accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio;
    2. accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo;
    3. invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.
  3. Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso; adoperarsi af finche il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.
  4. In ipotesi di subentro di un collega nel corso di attivita professionali il nuovo professionista dovra rendere noto, senza indugio, il proprio incarico al collega sostituito, adoperandosi in modo da non arrecare pregiudizio alle attivita in corso. I professionisti devono collaborare lealmente per lo svolgimento e la conclusione delle attivita professionali in corso.
  5. Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli tutti gli atti e le informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.
  6. In caso di decesso di un collega, il professionista chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente dell’AICIS ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giusti ficato impedimento o altro giusti ficato motivo.
  7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
  8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio Direttivo Nazionale.
  9. In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.
Art.19 – Assistenza congiunta allo stesso cliente
  1. I Criminologi professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attivita svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento.
  2. Il Criminologo professionista, constatata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale scorretta, ha il dovere di informare il Consiglio Direttivo Nazionale che ne informa tempestivamente il Comitato di Disciplina e Garanzia.
Art. 20 – Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista
  1. La tutela dei giusti interessi del cliente non puo mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealta.
  2. Il Criminologo professionista deve comportarsi, nei confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega.
  3. Il Criminologo professionista non esprime apprezzamenti o giudizi critici sull’operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti di opinione sulle modalità tecniche di svolgimento della pratica.
  4. Il Criminologo professionista, in particolare, non trae profitto dall’eventuale impedimento del collega che assiste altro cliente; ne si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere riservato che lo stesso gli abbia fornito.
Art. 21 – Corrispondenza tra colleghi
  1. Il Criminologo professionista non puo divulgare scritti o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
  2. Il Criminologo professionista non puo divulgare o registrare una conversazione, senza il consenso del collega col quale abbia interloquito o, se si tratta di audio/video conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.
Art. 22 – Principi generali nei rapporti tra clienti
  1. Il rapporto con il cliente e fondato sulla fiducia. Il cliente ha il diritto di scegliere il suo Criminologo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.
  2. Il cliente e il professionista possono liberamente limitare l’esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all’importanza dell’incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell’incarico.
  3. Il Criminologo professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali.
  4. Al Criminologo professionista e fatto divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali.
Art. 23 – Accettazione dell’incarico
  1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il Criminologo professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a violazione dei principi espressi dal presente Codice.
  2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare l’incarico.
  3. Il Criminologo professionista che accetta un incarico deve assicurare la speci fica competenza richiesta e anche un’adeguata organizzazione dello studio.
  4. Il Criminologo professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico informa il cliente dei rispettivi diritti e doveri nonché gli da notizia della esistenza del Codice etico e di Comportamento della Professione.
Art. 24 – Esecuzione dell’incarico
  1. Il Criminologo professionista svolge la propria attivita a favore del cliente in liberta, autonomia e indipendenza.
  2. Il Criminologo professionista deve usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso e svolto.
  3. Il Criminologo professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicita e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico af fidatogli.
  4. Il Criminologo professionista deve inoltre, nel corso del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.
  5. Il Criminologo professionista non deve esorbitare, salvo i casi di urgente necessita, dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con prudenza, assumere le iniziative opportune e svolgere tutte le attivita confacenti allo scopo concordato con il cliente.
  6. Il Criminologo professionista, nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.
Art. 25 – Rinuncia all’incarico
  1. Il Criminologo professionista non deve proseguire nello svolgimento dell’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua liberta di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento dei suoi onorari o il rimborso delle spese sostenute, porlo in una situazione di conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettivita.
  2. Il Criminologo professionista non deve proseguire nell’assolvimento dell’incarico se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.
  3. Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con speci fica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per dif ficolta della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o af fiancato da altro professionista.
  4. Nel caso di rinuncia all’incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista e tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall’avvenuta noti fica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non e responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
  5. Il Criminologo professionista e in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia richiesta. Il professionista puo trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando cio sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto pagamento integrale.
Art. 26 – Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
  1. Il Criminologo professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi.
  2. Il Criminologo professionista che detiene somme del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore, i principi della buona amministrazione e della corretta contabilita.
  3. Il Criminologo professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito.
  4. In caso di deposito fiduciario, il Criminologo professionista, e tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenervisi.
  5. Il professionista ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli e tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo.
Art. 27 – Compenso professionale
  1. Il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.
  2. La misura del compenso e pattuita per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
  3. Il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell’incarico professionale.
  4. In nessun caso il compenso richiesto dal Criminologo professionista può essere manifestamente sproporzionato all’attività svolta o da svolgere. Egli deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed e tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
  5. La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.
  6. E’ fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.
Art. 28 – Rapporti con i collaboratori
  1. I rapporti con i collaboratori devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior svolgimento dell’attivita professionale.
  2. In particolare, il professionista deve evitare di avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi sleali i collaboratori altrui.
  3. Il collaboratore deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione.
  4. Il rapporto di collaborazione non determina alcun rapporto di lavoro subordinato.
Art. 29 – Remunerazione dei dipendenti
  1. Nei rapporti con i dipendenti il professionista e tenuto a rispettare le norme vigenti di diritto del lavoro, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alle quali fiche previste.
Art. 30 – Rapporti con i pubblici uffici
  1. Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione, il Criminologo professionista si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignita professionale e all’insegna del reciproco rispetto.
  2. Il Criminologo professionista che sia in rapporti di parentela o amicizia o familiarita con i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, ne sottolineare, ne vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attivita professionale.
Art. 31 – Rapporti con la stampa
  1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Criminologo professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.
Art. 32 – Rapporti con altre professioni
  1. Il Criminologo professionista, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti in altre associazioni o albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.
Art. 33 – Utilizzo di cariche pubbliche
  1. Il Criminologo professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per se o per altri.
Art. 34 – Informazione, pubblicità, informativa
  1. La pubblicita informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attivita professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e libera.
  2. Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine della professione.
  3. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive.
  4. Non possono essere menzionati nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso.
  5. Nella denominazione dello studio possono essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.
  6. Gli iscritti appartenenti ad istituzioni e ad associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.
  7. L’iscritto che partecipi ad una rete o network professionale, nazionale o internazionale, puo renderlo esplicito, comunicarlo a terzi ed usarne il logo.
  8. Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali, il socio effettivo puo utilizzare il logo dell’AICIS di cui all’art. 4 dello Statuto.
Art. 35 – Sanzioni
  1. Le sanzioni disciplinari sono:
    1. avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
    2. censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;
    3. sospensione: consiste nell’esclusione temporanea, da due mesi a cinque anni, dalla carica di socio effettivo e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
    4. radiazione: consiste nell’esclusione definitiva dal Registro dei soci effettivi ed è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro.
  2. Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo:
    1. fino alla sospensione dalla carica di socio effettivo per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione dell’avvertimento;
    2. fino sospensione dalla carica di socio effettivo non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
    3. fino alla sospensione dalla carica di socio effettivo non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno;
    4. fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dalla carica di socio effettivo da uno a tre anni.
  3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare può essere diminuita:
    1. all’avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della censura;
    2. alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dalla carica di socio effettivo fino a un anno;
    3. alla sospensione dalla carica di socio effettivo fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione dalla carica di socio effettivo da uno a tre anni.
  4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all’incolpato è fatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare.
Art. 36 – Procedura di irrogazione delle sanzioni
  1. I fatti di interesse disciplinare sono comunicati al Presidente dell’Associazione che ne investe il Comitato di Disciplina e Garanzia di cui all’art. 11 dello Statuto.
  2. Ogni socio ha il dovere, a sua volta sanzionato, di comunicare fatti di rilievo disciplinare al Presidente. I fatti di rilievo disciplinare possono essere acquisiti altresì da qualsiasi fonte esterna all’associazione.
  3. Ricevuta la notizia di un fatto di possibile rilevanza disciplinare il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, ne informa per iscritto, con apposito rapporto, il Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia con una sintetica descrizione acritica corredata dall’eventuale documentazione necessaria.
  4. Ricevuto il rapporto di cui al comma 3, il Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia, se ritiene che i fatti riportati possano assumere rilevanza disciplinare, invia entro 20 giorni al socio incolpato con raccomandata a/r una contestazione nella quale descrive sinteticamente l’addebito, indica la possibile sanzione correlata e informa l’incolpato dei propri diritti di difesa.
  5. Il socio incolpato ha diritto:
    1. di accedere a tutti gli atti istruttori relativi alla sua incolpazione ed estrarne copia;
    2. di far pervenire al Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia proprie memorie difensive, documenti e testimonianze scritte entro 30 giorni dalla data della noti fica dell’atto di incolpazione;
    3. chiedere che vengano ascoltati testimoni qualora questi si dichiarino disponibili a comparire;
    4. di farsi difendere da un avvocato di fiducia o da altro socio effettivo.
Art. 37 – Fase della decisione
  1. Trascorsi 10 giorni dal termine utile a presentare le memorie difensive il Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia convoca l’incolpato perché compaia dinnanzi al Comitato di Disciplina e Garanzia per svolgere le sue eventuali ulteriori difese. All’audizione partecipa l’avvocato di fiducia o il socio indicato dall’incolpato ed in difetto della nomina del difensore, un socio incaricato d’ufficio della difesa dal Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia.
  2. Dell’audizione viene redatto un sommario verbale contenente l’incolpazione, le argomentazioni difensive e la decisione finale che viene presa a maggioranza.
  3. Salvo che per l’ipotesi di radiazione del socio effettivo, la sanzione è irrogata con atto del Presidente del Comitato di Disciplina e Garanzia, noti ficato all’interessato e al Presidente dell’Associazione.
  4. Nel caso in cui il Comitato di Disciplina e Garanzia abbia deciso di irrigare la sanzione della radiazione del socio effettivo, la sanzione è irrogata su deliberazione del Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio del Presidente del Comitato Scientifico.
Art. 38 – Impugnazione del provvedimento sanzionatorio
  1. le sanzioni disciplinari previste dall’art. 00, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere impugnate dall’interessato, con atto e memorie scritte, davanti al Consiglio Direttivo Nazionale entro 20 giorni dalla noti fica del provvedimento. L’impugnativa non ha effetto sospensivo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 per la radiazione.
  2. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera secondo le maggioranze previste dall’art. 8 dello Statuto.
  3. In caso di ricorso avverso la sanzione della radiazione, il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone la decisione all’Assemblea Nazionale la quale delibera secondo le maggioranze stabilite dall’art. 7 dello Statuto.

 



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